STATUTO FEMCA CISL DEI LAGHI COMO - VARESE

Capitolo I – Costituzione, Principi, Finalità
Art.l – Costituzione

E’ costituita la Federazione Territoriale dei lavoratori Energia, Moda, Chimica e settori Affini di Como – Varese denominata FEMCA CISL dei LAGHI Como – Varese con sede a COMO – Via Varesina, 120.
Essa associa i lavoratori che ricercano, producono, trasformano, distribuiscono fonti di energia e risorse naturali, prodotti chimici ed affini, prodotti tessili e abbigliamento ed affini nelle attività produttive richiamate all’art.6 del presente Statuto.

La FEMCA associa i lavoratori che svolgono attività a queste, comunque, collegate.

Art. 2 – Adesione alla CISL

La FEMCA aderisce alla CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori), si ispira ai principi indicati dallo Statuto della CISL ed attua gli scopi previsti negli art. 2 e 3 dello stesso Statuto.

Art. 3 – Affiliazione Internazionale

La FEMCA aderisce alle Organizzazioni Sindacali Intemazionali di categoria aderenti alla Confederazione Intemazionale Sindacati Liberi (CISL) e alla Confederazione Europea dei Sindacati (CES) i cui principi non siano in contrasto con quelli del presente Statuto.

Art. 4 – Appartenenza (Ambiti della rappresentanza)

La FEMCA organizza e rappresenta tutti i lavoratori suoi iscritti, occupati nelle attività produttive richiamate agli art. 1 e 6 del presente Statuto.

Possono confluire nella Federazione anche organizzazioni sindacali che associno altri gruppi di lavoratori addetti a tali attività a condizione che i rispettivi Statuti non contrastino con gli scopi e i principi di unità, autonomia, democrazia sindacale indicati nel presente Statuto.

Su tali confluenze e sulla relativa regolamentazione è competente a deliberare il Consiglio Generale Nazionale con maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, provvedendo ai successivi eventuali adeguamenti statutari e/o Regolamentari.

La Federazione può altresì stabilire patti associativi con soggetti che rappresentino aggregazioni culturali e sociali, associazioni professionali ed altre esperienze sindacali che, pur non essendo disciplinati nelle forme istituzionali proprie del sindacato, organizzano tuttavia il lavoro in tali attività, in aree prevalentemente non contrattualizzate o per specificità professionale, nonché i sevizi nelle loro più diverse forme e manifestazioni, condividendo le finalità e i principi della CISL.

La partecipazione alla vita democratica interna della Federazione si realizza solo con l’adesione individuale.

Art. 5 – Strutturazione e articolazione

La Federazione è strutturata sul piano nazionale, regionale e territoriale.

Qualora, in relazione ad oggettive esigenze organizzative funzionali e di rappresentanza la Federazione Nazionale ritenesse di dotarsi di “articolazioni funzionali” non coincidenti con le UST

1

e le USR, garantirà comunque, in corrispondenza delle stesse la espressione della stessa negli organismi UST e USR, nonché la corrispettiva attribuzione della titolarità degli iscritti e dei relativi flussi contributivi.

La Federazione si articola funzionalmente in COMPARTI che raggruppano i settori produttivi come previsto nel successivo art. 6.

I COMPARTI, che raggruppano sulla base di criteri di omogeneità e/o organizzativi i settori produttivi rappresentati dalla Federazione, realizzano una articolazione organizzativa funzionale a meglio cogliere le specificità dei settori e rappresentare e tutelare più efficacemente i lavoratori associati.

I comparti, pur essendo articolazioni funzionali della Federazione, esprimono propri organismi, Direttivo e Segreteria, a livello Nazionale e, ove necessario, a livello regionale e territoriale.

La rappresentatività di ogni comparto in sede congressuale e negli organi deliberanti ad ogni livello della Federazione viene garantita attraverso le elezioni dei delegati ai vari livelli congressuali per comparto e la elezione di una parte dei componenti i Consigli generali da parte dei comparti stessi.

Art. 6 – Articolazione per COMPARTI e Settori rappresentati.

La Federazione organizza e rappresenta tutti i lavoratori suoi iscritti occupati nei settori come di seguito indicati

1.

COMPARTO ENERGIA e RISORSE che raggruppa i settori

2.

• • • •

• • •

• • •

• • •

ricerca, estrazione, raffinazione, lavorazione e distribuzione di prodotti petroliferi; produzione di energia; produzione di oli lubrificanti
attività di progettazione e montaggio connesse ai settori OIL e GAS
pubblici servizi del gas, dell’acqua e vari

acquedotti privati
compressione, ricompressione, trasporto e distribuzione del metano sia per utenze civili che

industriali e relative attività integrative (gestione calore, ecc..) ; altri servizi pubblici (acquedottistica, rifiuti, depurazione, ecc..) quando tali attività sono esercitate dalle aziende suindicate
nucleare e ricerca

miniere, cave e saline
impianti minerallurgici ed impianti metallurgici per la produzione di metalli e di metalloidi

(piombo, zinco, mercurio, antimonio, zolfo, ecc..) IL COMPARTO MODA che raggruppa 1 settori: DEL TESSILE

lana, feltro tessuto,,feltro battuto e articoli da caccia;
cotone;
canapa, lino e fibre dure, semilavorati, canapa macerata e strigliatura canapa verde e grezzo;

tessitura delia seta e fibre artificiali e sintetiche;
tintoria, candeggio stampa, mercerizzazione e finissaggio; filatura dei cascami di seta;


a)
b) passamani

tessili vari:
nastri rigidi, nastri e tessuti elastici, maglie e calze elastiche;

2

c) trecce e stringhe

  1. d)  tulli, pizzi, tende e veli andalusa;
  2. e)  ricami a macchina;
  3. f)  pizzi uso tamburo;
  4. g)  accessori per filatura e tessitura;
  5. h)  scardassi;
  6. i)  lavorazione deH’amianto;
  7. j)  lavorazione interfodere, crine animale, tessuto non tessuto;
  8. k)  tappeti, stuoie e zerbini di cocco ed articoli affini;
  9. l)  copertoni e tende;

m) lavorazione juta;

n) berretti;
o) cappellifici; feltro e cappello pelo; feltro e cappello lana; lavorazione del pelo; cappello di

• • • • • •

paglia
torcitura della seta, del rayon ed affini; trattura della seta;
seme – bachi;
recuperi tessili;
calzetteria;
maglieria.

E DELL’ABBIGLIAMENTO:

• • a)

b)

c) d)

e) f)

g) h) 1)

j) k) l) • • • • • • • •

bottoni e fibre non di metallo; confezioni in serie:

confezioni in serie di abiti, cappotti, soprabiti e impermeabili e altri indumenti in genere, per uomini, ragazzi e bambini;

confezione in serie meccanizzate di abiti, soprabiti e impermeabili per donne, ragazze e bambine;
confezioni in serie a mano di abiti, soprabiti e mantelli per donne, ragazze e bambine;

confezioni in serie di biancheria per donna, ragazze, bambine, neonati, biancheria domestica e fazzoletti, rammendatura di abiti e biancheria, preparazione di ricami a mano e a macchina per abiti, biancheria, eccetera;
confezioni di cravatte

confezioni di busti, reggicalze, reggipetti, pancere, cinture elastiche, bretelle, giarretterie e lavorazione affini;
confezioni di sottoascelle, bavaglini e lavorazioni affini;
lavorazione di piume, fiori artificiali, ventagli ed articoli affini;

confezione di bandiere, paramenti sacri, fregi e iavorazioni affini compresi i tappeti a le foderine per interno di automobili;
confezioni di qualsiasi oggetto di stoffa o di tessuto a maglia o in qualsiasi altra materia; confezione di manufatti di paglia, erbe palustri e raffia;

confezione e ricami paramenti sacri; confezioni su misura e di moda; indossatrici;
forniture militari;

guanti in pelle o filo;
lavorazione paglia;
lavoro in pizzo, merletto e ricamo; materassi e trapuntati;
modellisti e figurinisti;

3

• • •

• • –

penne e piume;
pelliccerie,
rimodernatura per cappelli.

CONCIA – PELLI – CALZATURE

concia delle pelli e del cuoio
lavorazione delle pelli e del cuoio, in particolare: pelletteria
selleria in genere
buffetterie
articoli sportivi
cinture in genere e cinture per orologio
guarnizioni e articoli tecnici di cuoio
selle, sedili, cuscini e borsette per ciclo e motociclo cinghie di trasmissione
valigie e bauli in pelle e cuoio

produzione delle calzature, in particolare:
calzature e pantofole in pelle e altro materiale, prodotto a mano o a macchina parti staccate e/o accessori
calzature in gomma prodotte in stabilimenti non produttori di gomma

Fanno parte di questo Comparto i settori:

• tessile, abbigliamento, concia, affini, in cui operano le piccole aziende alle quali si applicano i CCNL CONFAPI

• tessile, abbigliamento, concia, affini, in cui operano le aziende alle quali si applicano i CCNL ARTIGIANATO

Fanno parte di questo Comparto i Settori Diversi non raggruppati negli altri comparti in particolare:

  • lavanderie industriali (lavanderie, stirerie, tintorie, smacchiatorie di abiti ed indumenti)
  • occhialerie
  • produzione di bambole e giocattoli
  • produzione di penne e pennini
  • produzione di spazzole e pennelli
  • produzione di retifici meccanici e da pesca
  • confezione di ombrelli
  • impugnature per bastoni ed ombrelli

3. COMPARTO CHIMICO-FARMACEUTICO, GOMMA PLASTICA E AFFINI che raggruppa i settori

• • • • • •

chimica di base e degli intermedi chimica secondaria e fine chimica – farmaceutica
chimica – cosmetica

fibre chimiche
chimica per l’agricoltura

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• • • • • • • •

• • • • • • •

• •

chimica per la casa
ceramica e abrasivi
cere, lumini e dielettrici inchiostri e articoli dattilografici elettrodi

coibenti
gas tecnici
imbottigliamento e distribuzione di GPL
gomma
ricostruzione dei pneumatici
cavi elettrici
trasformazione delle materie plastiche e attività di riciclo e rigenerazione delle stesse vetro
lampade elettriche e valvole termojoniche

cinescopi, quarzi pilota, semiconduttori, trafilerie e lavorazioni di metallo inerenti le lampade e le valvole

tubi fluorescenti e luminescenti, tubi sagomati, apparecchi termostatici piastrelle e refrattari

Fanno parte di questo Comparto i settori:

• chimico, gomma-plastica, in cui operano le piccole aziende alle quali si applicano i CCNL CONFAPI

• chimico, gomma plastica, vetro, ceramica, terzofuoco nelle cui aziende si applicano i CCNL ARTIGIANATO

NelFambito dei comparti e tra i comparti possono essere costituiti coordinamenti di settore o di gruppo.

La Federazione, richiamandosi ai principi dello Statuto della CISL, si propone di intervenire, con l’azione propria del sindacato, per la modifica dell’organizzazione economica e sociale per contribuire a realizzare la solidarietà e la giustizia sociale, a promuovere sempre più il lavoro e le condizioni dei lavoratori e superare le diseguaglianze e il diseguale sviluppo.

La Federazione tende a realizzare l’unità di tutti i lavoratori operanti nelle attività di cui all’art. 1, senza distinzione alcuna, per la costituzione di un sindacato indipendente da qualsiasi influenza esterna, impegnate esclusivamente nella difesa degli interessi dei lavoratori.

La Federazione, per la sua natura di associazione aperta alla partecipazione di tutti i lavoratori e per le sue funzioni, non può restare indifferente di fronte ai problemi anche politici che interessano il mondo del lavoro; deve elaborare in modo autonomo e democratico le proprie posizioni politiche, ispirandosi agli interessi generali dei lavoratori e ai principi delia Costituzione della Repubblica Italiana, deve essere capace di cogliere tutte le sollecitazioni che provengono dal mondo del lavoro, promuovere la presa di coscienza della realtà dei rapporti economici e sociali dei Paese, guidare le iniziative e le azioni per il miglioramento delle condizioni dei lavoratori e per un più giusto assetto della società e promuovere una politica di pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro e nella società.

La Federazione intende perseguire questi scopi con il libero esercizio democratico; e afferma che la Federazione deve separare le proprie responsabilità da quelle dei raggruppamenti politici, dai quali si distingue per natura, finalità e metodo di azione, e intende rivendicare

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costantemente la piena indipendenza da qualsiasi influenza esterna e l’assoluta autonomia di fronte allo Stato, ai governi e ai partiti.

L’ordinamento della Federazione è fondato sul metodo democratico. In tutte le istanze della Federazione gli iscritti hanno uguaglianza di diritti; è garantita la più ampia libertà di espressione ed è assicurato il rispetto di tutte le opinioni.

Gli organi di stampa della Federazione sono a disposizione degli iscritti e delle rappresentanze di base per il dibattito delle opinioni e per la circolazione delle idee.

La Federazione, in particolare, realizza le seguenti finalità:

a) b)

c) d) e) f) g) h) i)

j)

k)

l)

definisce linee di politica sindacale, economica, salariale, organizzativa;
procede alla stipulazione dei contratti, accordi o protocolli collettivi di lavoro con la

controparte interessata, ai diversi gradi di competenza;
coordina i diversi livelli della Federazione in merito alla stipula di accordi, contratti o

protocolli collettivi di lavoro con le controparti interessate;
rappresenta l’organizzazione di fronte ai Pubblici Poteri ed alle varie istituzioni, ai datori di

lavoro ed alle loro organizzazioni, alle istituzioni e organizzazioni territoriali;
promuove, nell’ambito dell’azione generale confederale, specifiche iniziative per la tutela

previdenziale e assistenziale dei lavoratori;
studia i problemi economici e sociali per una incisiva azione nel campo della contrattazione,

della concertazione, della politica economica e industriale;
opera per lo sviluppo economico inteso ad assicurare il pieno impiego della forza lavoro

anche promuovendo nuove forme di democrazia economica;
esercita tutte le funzioni che siano ad essa demandate in virtù di Statuto e disposizioni

proprie di organismi sindacali cui aderisce e di leggi e regolamenti;
promuove e coordina la costituzione e lo sviluppo delle sue strutture in ogni ambiente di

lavoro di propria competenza e ai vari livelli (azienda, territoriale, regionale, nazionale);
attua, nell’ambito degli indirizzi e della programmazione confederale, particolari iniziative intese a promuovere sempre più largamente la formazione sindacale dei lavoratori e

programma e gestisce la formazione dei quadri sindacali;
nomina e designa le rappresentanze di categoria in consigli, enti ed organismi di qualsiasi

tipo di propria competenza;
assiste le proprie strutture nell’azione sindacale, predisponendo allo scopo tutti i servizi

necessari;

m) promuove e cura l’attuazione degli indirizzi categoriali a tutti i livelli di organizzazione e

n)

o)

realizza i necessari interventi verso eventuali politiche o comportamenti difformi, violazioni statutarie, inadempienze amministrative, incapacità manifeste;

promuove e realizza direttamente o tramite le proprie strutture l’edizione di pubblicazioni, giornali, riviste, periodici, anche con strumenti informatici, al fine di informare i propri iscritti e la pubblica opinione sulle iniziative e le attività sindacali o culturali, anche in partecipazione con altri soggetti aventi le stesse finalità;

promuove e persegue una politica di pari opportunità tra uomini e donne al fine di garantire una piena partecipazione alla vita democratica della organizzazione con particolare attenzione alla parte sottorappresentata.
Tale obiettivo deve concretizzarsi attraverso una equilibrata presenza di entrambi i sessi negli organismi a tutti i livelli e in tutti i comparti;

p) realizza, anche attraverso un’azione solidaristica il massimo potenziamento organizzativo e finanziario dell’organizzazione e delle strutture per il perseguimento degli scopi soprarichiamati.

Capitolo II – Associazione

6

Art. 8 – Iscrizione alla Federazione

Possono iscriversi alla FEMCA tutti i lavoratori, operanti nei settori di cui all’art.l e all’art.6, indipendentemente dalle proprie opinioni politiche e concezioni religiose.

L’iscrizione alla Federazione deve costituire espressione di una scelta libera ed individuale di ciascun lavoratore che di essa condivida principi e finalità.

Art. 9 – Diritti degli iscritti

Gli iscritti hanno diritto a partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale e a eleggere i propri rappresentanti sul luogo di lavoro ed i propri delegati alle successive istanze congressuali.

Essi hanno inoltre il diritto a ricevere tempestivamente la tessera di iscrizione al sindacato e una copia dello Statuto e del Regolamento, ad essere tutelati nei propri diritti contrattuali e ad usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi dell‘organizzazione.

Gli iscritti hanno diritto ad essere adeguatamente informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano e ad esercitare il diritto di critica nei confronti dei dirigenti sindacali, nei limiti previsti dal presente Statuto, ed in termini democratici e civilmente corretti.

Art. 10 – Doveri degli iscritti

L’associazione richiede che ogni iscritto adempia ai seguenti doveri:

a) professare attivamente le idee e gli indirizzi della Federazione e delle organizzazioni alle quali essa aderisce e partecipa ai programmi di azione da esse promossi

b) partecipare alle riunioni e alle manifestazioni sindacali collaborando all’elaborazione delle decisioni, nonché alla formulazione e realizzazione di tutte le iniziative e attività approvate dagli organi statutari.

c) versare regolarmente i contributi sindacali associativi con le modalità e neH’ammontare fissate dal Consiglio Generale.

d) essere coerente con i valori richiamati nello Statuto e osservarne le norme nonché adempiere alle delibere degli organi della Federazione e delle organizzazioni alle quali essa aderisce.

Capitolo III – Organi e Strutture della Federazione Art. 11 – Organi e Strutture
Livello territoriale

Sono organi della Federazione Territoriale

  1. Il Congresso Territoriale
  2. Il Consiglio Generale Territoriale
  3. Il Comitato Esecutivo (ove necessario)
  4. La Segreteria Territoriale
  5. Il Direttivo e la Segreteria di Comparto (ove previsto)

FEDERAZIONE TERRITORIALE Art. 12 -Compiti.

7

La Federazione Territoriale corrisponde ai confini territoriali della UST.

Eventuali diversi assetti, dovuti ad esigenze di funzionalità per le Federazioni Territoriali, devono essere decisi dalla Federazione Nazionale congiuntamente alla Federazione Regionale e sentite le USR e le UST interessate.

La Federazione Territoriale opera in stretto raccordo con la Federazione Regionale ed è titolare delle decisioni di politica sindacale sulle materie di competenza primaria del territorio.

Ogni Federazione Territoriale ha compiti di:

rappresentare la FEMCA nei confronti di associazioni, enti, istituzioni che operano a livello

della giurisdizione territoriale;
– assistere le rappresentanze sindacali aziendali nella attività negoziale – contrattuale e

partecipativa;
promuovere la costituzione delle strutture di organizzazione e la sindacalizzazione in ogni luogo di lavoro;
stipulare e gestire accordi aziendali e territoriali;

– partecipare all’elaborazione della linea politica dell’organizzazione;

E’ fatto obbligo alla Federazione Territoriale di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico-fmanziario. secondo le disposizioni statutarie.

Art. 13 – Il Congresso Territoriale

Il Congresso Territoriale è il massimo organo deliberante della Federazione Territoriale.

Si riunisce in via ordinaria ogni 4 anni in corrispondenza con la convocazione del Congresso Nazionale e sulla base delle norme del Regolamento approvato dal Consiglio Generale Nazionale della Federazione; in via straordinaria su richiesta motivata di 2/3 del Consiglio Generale Territoriale o di un numero di soci pari a 1/3 degli iscritti per ogni comparto territoriale i quali inoltrano richiesta firmata, dietro autenticazione delle firme stesse.

Il Congresso è costituito dai delegati eletti dalle Assemblee degli iscritti delle varie aziende in regola con il tesseramento e con le norme contributive.

Le sue riunioni sono valide quando sia presente per delega la maggioranza dei soci.

Partecipano, inoltre, al Congresso con il solo diritto di parola, in quanto non delegati, i componenti il consiglio Generale Territoriale uscente.

Il Congresso si pronuncia sulfattività sindacale e amministrativa del Consiglio e della Segreteria uscenti e fissa le linee generali dell’attività nel territorio.

I Congressi delle Federazioni Territoriali, la cui dimensione organizzativa lo richiede, possono prevedere sessioni di lavoro dei comparti al fine di approfondire, sulla base della relazione della Segreteria, le tematiche specifiche di ordine industriale, contrattuale, organizzativo

L’apposita sessione di lavoro di comparto è costituita dai delegati di ogni comparto presenti al Congresso.

I delegati di ogni comparto eleggono:
i rappresentanti di comparto in seno al Consiglio Generale Territoriale o i Direttivi di Comparto; i delegati al Congresso Regionale della Federazione.

Tutti i delegati eleggono:

i componenti elettivi del Consiglio Generale Territoriale; i delegati al Congresso della UST-CISL.

Le decisioni del Congresso, fermo restando il contenuto degli art. 32, 33 e 34, sono prese a maggioranza semplice.

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Art. 14 – Il Consiglio Generale Territoriale

Il Consiglio Generale Territoriale ha il compito di definire gli indirizzi delle attività sindacali ed organizzative della Federazione Territoriale sulla base delle delibere congressuali e delle politiche generali della Federazione.
Elegge nel suo seno:

  • –  Il Segretario Generale Territoriale;
  • –  Il Segretario Generale Aggiunto Territoriale, ove previsto;
  • –  Altri Segretari.

    La Segreteria Territoriale propone al Consiglio Generale Territoriale, laddove lo ritiene necessario, la costituzione del Comitato Esecutivo Territoriale.

    Al Consiglio compete il compito di convocare il Congresso Territoriale in sessione ordinaria e straordinaria.

    Approva i bilanci annuali preventivi e consuntivi di competenza.

    11 Consiglio Generale Territoriale può demandare al Comitato Esecutivo il compito di approvare i bilanci annuali preventivi e consuntivi di competenza. Tale decisione andrà assunta con apposita delibera votata con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti l’organismo.

    Le decisioni del Consiglio Generale Territoriale, salvo quelle a maggioranza qualificata previste dal presente Statuto, sono prese a maggioranza semplice.

    Esso si riunisce almeno due volte Fanno. Una delle riunioni deve prevedere all’ordine del giorno la verifica dell’andamento del tesseramento e proselitismo.

    Le riunioni sono valide quando sono presenti la metà più uno dei suoi componenti .
    Il Consiglio Generale Territoriale è normalmente convocato dalla Segreteria e

    straordinariamente su richiesta di 1/3 dei suoi componenti.
    Il numero complessivo e la composizione del Consiglio Territoriale sono fissati dal

    Regolamento di Attuazione.
    Il numero dei componenti eletti da tutti i delegati del Congresso deve essere pari almeno al

    50% + 1 del totale.

    Art. 15 – La Segreteria Territoriale

    La Segreteria Territoriale è composta:

  1. a)  dai Segretario Generale Territoriale:
  2. b)  dal Segretario Generale Aggiunto Territoriale, ove previsto:
  3. c)  da altri Segretari.

    Essi sono eletti dal Consiglio Generale Territoriale nel proprio seno in successive e separate

votazioni.
11 numero complessivo dei componenti della Segreteria Territoriale è indicato nel Regolamento

di Attuazione.
La Segreteria Territoriale rappresentata la Federazione Territoriale nei confronti di terzi e delle

pubbliche autorità locali.
Attua i deliberati del Consiglio Generale Territoriale.
Attua tutte le misure atte ad assicurare il funzionamento della Federazione Territoriale in

coordinamento con le politiche della Federazione Nazionale e Regionale.

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Risponde collegialmente di fronte al Consiglio Generale Territoriale della gestione del patrimonio finanziario. Convoca il Consiglio Generale Territoriale con delibera a maggioranza semplice.

Convoca annualmente l’assemblea territoriale di comparto.

Il Segretario Generale Territoriale ha la rappresentanza legale della Federazione Territoriale. Il Segretario Generale Aggiunto Territoriale, ove previsto. Io sostituisce a tutti gli effetti.

Art. 16 – Il Direttivo e la Segreteria Territoriale di Comparto

A livello territoriale, ove si decide, saranno istituiti gli organismi di Comparto: Direttivo e Segreteria
Il Direttivo Territoriale di Comparto è eletto nella sessione congressuale di Comparto.
Il numero dei componenti il Direttivo sarà definito in apposito ordine del giorno della sessione congressuale di comparto.

Il Direttivo e la Segreteria Territoriale di Comparto svolgono le funzioni previste dallo Statuto e dal Regolamento, in raccordo con gli stessi organismi Regionali e Nazionali.
Il Segretario Territoriale Responsabile del Comparto è indicato, su proposta del Segretario Generale Territoriale, dalla Segreteria Territoriale e scelto tra i suoi componenti, tenuto conto del Comparto di appartenenza.

Il Direttivo Territoriale di Comparto decide la eventuale eiezione della Segreteria.
Al Direttivo e alla Segreteria Territoriale di Comparto si applicano, per quanto non previsto, le norme dello Statuto e del Regolamento riferite al Consiglio Generale e alla Segreteria Territoriale .

Art. 17 – Assemblea Territoriale di Comparto

L’Assemblea Territoriale è composta:

– dai rappresentanti di comparto facenti parte del Consiglio Generale Territoriale
dai rappresentanti delle strutture di organizzazione (SAF) dei vari luoghi di lavoro;
da delegati eletti nelle Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.) in rappresentanza della FEMCA.

Viene convocata almeno una volta l’anno per l’esame dei problemi sindacali ed organizzativi relativi al proprio territorio, dalla Segreteria Territoriale.

Ove opportuno l’assemblea territoriale può essere convocata congiuntamente al Consiglio Generale Territoriale.

Art. 18 – Assemblea degli iscritti (S.A.F.), e Struttura Esecutiva – Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.), nei luoghi di lavoro.

L’Assemblea degli iscritti, denominata Struttura Aziendale FEMCA (S.A.F.) è la struttura primaria della Federazione ed è costituita da tutti i lavoratori iscritti nel medesimo luogo di luogo. Essa è anche il primo livello congressuale della FEMCA.

L’Assemblea degli iscritti concorre alla elaborazione ed alla attuazione delle scelte e delle linee politiche, contrattuali ed organizzative del sindacato ed elegge i delegati al Congresso Territoriale.

L’Assemblea elegge le proprie strutture esecutive, definite nel Regolamento di Attuazione, per assicurare la pratica attuazione dei propri deliberati a livello aziendale in stretto raccordo con la Federazione Territoriale e per assicurare un pronto ed organico col legamento con gli iscritti e con i delegati FEMCA eletti nelle R.S.U. e nelle R.L.S.

io

La Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.) è l’espressione unitaria dell’articolazione pluralistica del sindacato nei luoghi di lavoro. Svolge compiti negoziali per le materie proprie del livello aziendale secondo le modalità definite dai CCNL con il sostegno e l’assistenza della Federazione Territoriale.

Art. 19-11 Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna. L’attività del Collegio dei Probiviri deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza. A tal fine il Regolamento di attuazione dello Statuto stabilisce le incompatibilità.

Esso ha il compito di decidere, previa adeguata istruttoria per l’accertamento dei fatti e delle relative contestazioni, sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e del Regolamento di Attuazione e sulle vertenze elettorali, oltreché di dirimere le controversie, i conflitti tra i soci e gli organismi ai vari livelli, nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento di Attuazione.

Il Collegio dei Probiviri è composto da 5 componenti eletti dal Congresso Nazionale e non revocabili nell’arco del mandato congressuale.

Nelle votazioni si esprimono tre preferenze. Risultano eletti componenti il Collegio dei Probiviri i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora si determini una vacanza, per dimissioni o altra causa, subentrano, fino a concorrenza, i candidati non eletti che hanno riportato il maggior numero di voti.

Allorquando non sussistano candidati non eletti il Consiglio Generale Nazionale provvede alla integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulterà eletto chi ha riportato più voti.

Il Consiglio Generale Nazionale nella prima riunione dopo il Congresso nomina il Presidente del Collegio scegliendo tra i componenti e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Se la vacanza riguarda il Presidente del Collegio, il Consiglio Generale ha facoltà di eleggerlo ex novo, anche al di fuori dei componenti in carica, tra soggetti iscritti o non iscritti alla organizzazione, in possesso di particolari titoli e/o requisiti professionali.

Per quanto riguarda le competenze, le attribuzioni, le modalità di funzionamento si fa strettamente riferimento al Regolamento di Attuazione e a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Confederali.

I ricorsi ai Collegi dei Probiviri debbono pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dall’evento in contestazione. Il ricorso al Collegio dei Probiviri confederali deve essere presentato entro il termine perentorio di trenta giorni dall’evento o dalla comunicazione della pronuncia del Collegio dei Probiviri della Federazione.

Art. 20 – Il Collegio dei Sindaci.

Il Collegio Regionale dei S’ndaci ha competenza sulle Federazioni Territoriali

Esso provvede al controllo amministrativo ed adempie alle sue funzioni a norma del presente Statuto e del Regolamento di Attuazione.

Il Collegio partecipa alle sedute dei Consigli Territoriali con voto consultivo, riferisce periodicamente sull’andamento amministrativo ai Consigli e risponde delie sue azioni di fronte al Congresso Regionale.

II Collegio Regionale dei Sindaci è composto da n. 3 componenti effettivi e N. 2 componenti supplenti, eletti dal Congresso Regionale secondo le procedure e le modalità previste dalle norme dello statuto Confederale, senza possibilità di revoca.

Qualora venga a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti effettivi, subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e il posto di componente supplente sarà conferito al candidato non eletto che ha riportato il maggior numero dei suffragi.

Qualora non sussistano candidati non eletti i rispettivi consigli generali provvedono all’integrazione del collegio e, nel caso di più candidature risulterà eletto chi ha riportato più voti.

I Consigli Generali Regionali, nella prima riunione dopo il Congresso, nominano il Presidente, scegliendo tra i componenti effettivi e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

I sindaci non possono far parte di organi deliberanti della Federazione.
E’ inoltre incompatibile la carica di Sindaco di un organismo con quella di Sindaco di un altro organismo.

Capitolo IV – Norme generali per i dirigenti e per gli organi Art. 21 – Rotazione e limiti di età

Al fine di favorire la rotazione delle responsabilità dirigenziali, come importante fattore di democrazia sindacale, si applicano le norme per le rotazioni ed i limiti di età previste dallo Statuto e Regolamento Confederali.

Art. 22 – Incompatibilità

Per affermare l’assoluta autonomia della Federazione nei confronti dei partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti e che si pongono in conflitto con quelle istituzionali proprie della FEMCA.
e della CISL, delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite con le cariche direttive, esecutive, di sindaco, di proboviro a qualsiasi livello, le seguenti incompatibilità:

a) incarichi di governo, giunta regionale, provinciale, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili comunque denominati;

b) candidature alle assemblee legislative nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali.

Per i livelli istituzionali subcomunali i vincoli di incompatibilità con le cariche sindacali sono definiti nel Regolamento di attuazione dello Statuto Confederale,

c) incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, sezionali e simili comunque denominate in partiti, movimenti e formazioni politiche, associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.

II Comitato Esecutivo Nazionale e i Comitati Esecutivi delle Federazioni Regionali, sentita la Segreteria Nazionale, sono competenti a concedere ai dirigenti sindacali autorizzazione ad assumere o a conservare incarichi non derivanti da designazione sindacale.

Le incompatibilità previste nel presente articolo sono applicabili anche agli operatori che rappresentano l’organizzazione nello svolgimento di funzioni politiche.

Nei casi di cui al comma 1 lettera a) b) c) gli operatori vengono collocati in aspettativa non retribuita.

Art. 23 – Eleggibilità e cooptazioni

Tutti i soci con i requisiti previsti dallo Statuto possono accedere agli organi direttivi della Federazione Nazionale e delle Federazioni Regionali alla sola condizione di avere una anzianità di iscrizione alla CISL di almeno 2 anni.

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*•

Per l’accesso agli organi direttivi delle Federazioni Territoriali è richiesta una anzianità di iscrizione di almeno 1 anno.

Per l’accesso alle cariche negli organismi delle strutture di organizzazione nei luoghi di lavoro è richiesta una anzianità di iscrizione di almeno 6 mesi.

Sono fatte salve le eccezioni previste per i Collegi dei Sindaci e per il Collegio dei Probiviri.
Il Consiglio Generale Nazionale, il Direttivo di Comparto, il Consiglio Generale Regionale, il Consiglio Generale Territoriale hanno facoltà di cooptare al loro interno, con votazione adottata a maggioranza dei 2/3 dei votanti, nuovi componenti nel limite massimo del 5% dei componenti degli

organi stessi, elevati al 10% per l’organo territoriale.
Nel caso in cui le decadenze degli organismi espressi dai Congressi, ne determinassero la

riduzione dei componenti in misura superiore ad un terzo del totale, la percentuale del 10% può essere estesa fino al 20%.

Capitolo V – Gestioni Straordinarie, Finanze e Patrimonio Art. 24 – Commissariamento delle strutture

Nel caso di gravi violazioni dello Statuto anche su scelte fondamentali di politica economica e contrattuale, di violazione delle norme contributive nazionali da parte degli organi di Federazioni Regionali o Territoriali, il Comitato Esecutivo Nazionale, a maggioranza dei 2/3 dei votanti, può, con provvedimento motivato e su adeguata istruttoria e contestazione, disporre lo scioglimento degli organi e la nomina di un Commissario.

Negli stessi casi di cui al comma precedente il Comitato Esecutivo può con la stessa procedura disporre la sospensione delle rappresentanza di strutture Regionali o Territoriali dal diritto di partecipazione agli organi della Federazione di cui facciano parte. La durata massima della sospensione è di 4 mesi.

I suddetti provvedimenti sono immediatamente esecutivi e vanno trasmessi entro 3 giorni dalla adozione al Collegio dei Probiviri, il quale deve provvedere entro il termine perentorio di 15 giorni alla ratifica di legittimità. La mancata pronuncia entro tale termine equivale a ratifica.

E’ previsto inoltre il commissariamento “ad acta” secondo le norme dello Statuto e Regolamento Confederale.

Art. 25 – Reggenza

Allorché un organo di Federazione Regionale o Territoriale risulti carente di uno o più dirigenti e gli organi stessi ritengano di non essere in grado, temporaneamente, di dar luogo alla loro sostituzione secondo le procedure statutarie, gli stessi possono chiedere alla Segreteria Nazionale di decidere che venga loro inviato un reggente, che può essere estraneo all’organo o anche alla Federazione.

La reggenza cessa al Congresso ordinario e può cessare precedentemente allorché l’organo sia nella condizione di eleggere un dirigente secondo le procedure statutarie e comunque di intesa con la Federazione Nazionale.

Art. 26 – Contribuzione e tesseramento

L’adesione alla FEMCA si realizza a mezzo del contributo annuo, che comprende anche il costo della tessera.

Le entrate ordinarie della Federazione sono costituite dal contributo associativo annuo fissato dal Consiglio Generale al netto delle quote afferenti alle strutture orizzontali (UST-USR – Confederazione).

II Consiglio Generale Nazionale può deliberare , su proposta della Segreteria Nazionale, forme di contribuzione straordinaria.

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All’interno di tutta la Federazione (Nazionale, Regionale. Territoriale) le entrate sono ripartite secondo le modalità ed attribuzioni fissate annualmente dal Consiglio Generale Nazionale ai vari livelli (nazionale, regionale, territoriale).

Agli aderenti attraverso i patti associativi di cui all’art. 4 sarà rilasciata la tessera preassociativa.

Art. 27 – Patrimonio

I contributi associativi di spettanza della Federazione e tutti i beni mobili ed immobili ad essa acquisiti a qualsiasi titolo o causa, costituiscono patrimonio della Federazione stessa.

Alla Federazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita delFassociazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

E’ fatto obbligo alla Federazione di intrasmissibilità della quota o del contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la stessa non potrà essere rivalutata.

La Federazione risponde di fronte a terzi e alla autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni deliberate ed assunte dal Segretario Generale che legittimamente ne ha la rappresentanza.

Le Federazioni Regionali e Territoriali e gli organi e le Strutture della Federazione che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non possono, per qualsiasi titolo o causa, essere sollevati dalla Federazione.

Vi è l’obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

Eventuali controlli di natura amministrava o interventi di natura finanziaria disposti dalla Federazione Nazionale nei confronti delle Federazioni Regionali o Territoriali costituiscono normale attività di assistenza propria della Federazione, senza assunzione di corresponsabilità.

Art. 28 – Enti, Associazioni e Società

La Federazione può costituire Enti, promuovere e partecipare ad Associazioni e Società.

Capitolo VI – Decadenza dalla qualità di socio e provvedimenti disciplinari Art. 29 – Decadenza dalla qualità di socio

La qualità del socio cessa:

a) per mancato rinnovo della tessera associativa;
b) per morosità del pagamento dei contributi da oltre sei mesi;
c) per espulsione deliberata in vìa definitiva dal Collegio dei Probiviri.

Art. 30 – Provvedimenti disciplinari

Ad irrogare provvedimenti di natura disciplinare a tutti i soci è competente il Collegio dei Probiviri.

I provvedimenti disciplinari che possono essere comminati sono: il richiamo scritto;

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»•

  • la deplorazione con diffida;
  • la destituzione da eventuali cariche;
  • la sospensione da tre a dodici mesi, con destituzione da eventuali cariche; ■ l’espulsione.

    Per quanto non previsto nel presente articolo si fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme dello Statuto CISL.

    I soci sospesi sono automaticamente ammessi nella Federazione al termine del periodo di sospensione. 11 ripristino nelle cariche elettive potrà avvenire solo a seguito di una nuova elezione e non per cooptazione.

    1 soci espulsi dalla Federazione potranno essere riammessi non prima di 5 anni dal provvedimento.

    Gli organi esecutivi possono, a fronte di gravi inadempienze Statutarie, assumere solo provvedimenti provvisori.

    Il Collegio dei Probiviri valuterà la gravità dell’inadempienza ed irrogherà il provvedimento definitivo.

    In ogni caso il socio perseguito ha il diritto di ricorso agli organi superiori competenti sino al massimo livello confederale.

    Capitolo VII – Coordinamento delibazione sindacale Art. 31 – Coordinamento dell’azione sindacale

    Per quanto riguarda il Coordinamento delle azioni sindacali, in particolare per alcune tipologie di settori produttivi e di servizi, si fa riferimento al Regolamento di Attuazione e allo Statuto e Regolamento Confederali.

    Art. 32 – Scioglimento della Federazione

    Lo scioglimento della Federazione può essere pronunciata solamente dal Congresso Nazionale a maggioranza dei 3/4 dei voti rappresentati.

    In caso di scioglimento, il Congresso delibera la destinazione e l’impiego dei patrimonio della Federazione.

    E’ fatto obbligo alla Federazione, in caso di suo scioglimento, per qualunque causa, di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

    Art. 33 – Modifiche Statutarie

    Le modifiche dello Statuto della Federazione possono essere proposte soltanto in occasione del Congresso.

    Le proposte di modifica devono essere inviate alla segreteria della Federazione Territoriale almeno trenta giorni prima della effettuazione del Congresso della Federazione stessa.

    Possono essere proposte fin dalla prima riunione del Consiglio Generale Territoriale che procede alla convocazione del Congresso Territoriale.

    Possono essere proposte altresì dalla Federazione su deliberazione del Consiglio Generale Territoriale presa a maggioranza dei 2/3 dei componenti e presentate fin dalla prima riunione del Consiglio Generale che procede alla convocazione del Congresso.

    Il Consiglio Generale Territoriale viene convocato almeno 15 giorni prima della effettuazione del Congresso per esaminare le proposte di modifica statutaria presentate.

    Vengono proposte al Congresso le modifiche approvate dal Consiglio Generale con la maggioranza dei 2/3 dei componenti.

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Sulle proposte di modifica che riceveranno soltanto la maggioranza semplice, il Consiglio Generale Territoriale porterà il proprio parere al Congresso.

Per gli articoli dello statuto che regolano l’articolazione per comparti e la elezione dei delegati ai vari livelli congressuali non è ammessa altra procedura di modifica diversa da quella prevista nei commi precedenti.

Per tutti gii altri articoli dello statuto le proposte di modifica possono essere avanzate anche in occasione del Congresso Territoriale, dal Congresso stesso, su richiesta del 50% + 1 dei delegati.

Art. 34 – Regolamento di Attuazione

Il Regolamento di Attuazione del presente Statuto è quello della Federazione Nazionale fino ad approvazione, da parte del Consiglio Generale Territoriale, del regolamento territoriale che dovrà essere confortine e non in contrasto con quello della Federazione Nazionale.

Art. 35 – Rinvio

Per quanto non contemplato dal presente Statuto valgono le norme dello Statuto della Federazione Nazionale e quelle della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL).
Il presente Statuto deve essere conforme e non in contrasto con quello della Federazione Nazionale. Le norme contrastanti sono nulle.

La competenza a dichiarare la nullità è del Collegio Nazionale dei Probiviri.

Art. 36 – Norma Transitoria

L’adozione e l’approvazione del presente Statuto avviene, per inderogabili obblighi legislativi, con atto deliberativo del Consiglio Generale Territoriale.
Il perfezionamento e il completamento della procedura avverrà con il prossimo Congresso della Federazione, secondo le disposizioni previste dal presente Statuto.

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